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PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI RICERCA E MISSIONI/RIMBORSI SPESE

 

NB Per tutti i soggetti e tutti i tipi di progetto: Obbligo di inserimento in Anagrafe.

Qualora - dopo la chiusura del progetto in anagrafe - si verificasse la necessità di integrare il gruppo di ricerca, occorre delibera/comunicazione in CD e modifica manuale a cura della segreteria di Dipartimento.

 

  • PROGETTI NAZIONALI (ART.18 CO.5 L.240/2010)

 

TRATTAMENTO DI MISSIONE per

  1. professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato; e) personale tecnico-amministrativo (entrambi in servizio presso l'Ateneo)

 

RIMBORSO SPESE A PIÈ DI LISTA per

  1. titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
  2. studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
  3. professori a contratto di cui all'articolo 23; e soggetti esterni purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca
  4. personale tecnico-amministrativo in servizio [a tempo indeterminato] presso le università;
  5. dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi [da tali amministrazioni, enti o imprese, purché] sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l’università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

 

 

  • PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA O DA ALTRE ISTITUZIONI STRANIERE, INTERNAZIONALI O SOVRANAZIONALI (ART.18 CO.6 L.240/2010)

    Soggetti previsti dai bandi specifici di ricerca

 

TRATTAMENTO DI MISSIONE per

  1. personale strutturato

 

RIMBORSO SPESE A PIÈ DI LISTA per

  1. personale esterno. Il personale reclutato con contratto di lavoro autonomo può effettuare trasferte solo in nome e per conto del Dipartimento (non si deve produrre un accrescimento professionale in tali soggetti a carico della PA).

 

  • CONVENZIONI PER IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (C/TERZI) (ART. 3 REGOLAMENTO C/TERZI DI ATENEO)

Gli addetti pro - tempore ad attività di ricerca e formazione possono partecipare allo svolgimento di attività commissionata da terzi previo incarico di lavoro autonomo da parte dell’unità amministrativa.

Il personale reclutato con contratto di lavoro autonomo può effettuare trasferte solo in nome e per conto del Dipartimento (non si deve produrre un accrescimento professionale in tali soggetti a carico della PA).

 

  • PROFESSORI COLLOCATI A RIPOSO (CDA DEL 17/4/2017)

RIMBORSO SPESE A PIÈ DI LISTA
Solo con Contratto di insegnamento attivo e fino alla scadenza di validità del contratto.

 

 

Ultimo aggiornamento

22.12.2020

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